Casa del Buglia, il Consiglio di stato ribalta la sentenza del Tar e dà ragione a Kme

Per i giudici la società non dovrà provvedere a risanare gli edifici crollati per il maltempo

Casa del Buglia di Barga e il pirogassificatore, una lunga querelle giudiziaria, e non solo, che ora vede l’ennesima sentenza della giustizia amministrativa. La società ha rinunciato a costruire l’inceneritore a luglio scorso ma restavano da chiarire le opere del ripristino dei luoghi dopo alcuni eventi meteorologici del 2018 che avevano distrutto alcuni edifici. Il contenzioso tra il Comune di Barga e la Kme si sta avviando verso sentenze tutte favorevoli alla società.

Il Consiglio di Stato infatti ha ribaltato la sentenza del Tar dello scorso anno e ha dato ragione alla Kme. La società Kme Italy spa, come noto, ha presentato alla Regione Toscana, il 22 ottobre 2018, un’istanza volta a ottenere il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di una piattaforma energetica all’interno dello stabilimento industriale di proprietà della società stessa.

A causa del forte maltempo che si è verificato nei giorni 28 e 29 ottobre 2018 alcuni edifici dello stabilimento e, in particolare, l’immobile denominato “Casa del Buglia” sono risultati danneggiati ed inagibili. Tale eventi sono stati comunicati al Comune. Nei giorni 14 e 15 dicembre 2018 si sono verificati altri eventi meteorici avversi che hanno determinato il crollo delle strutture residue. Anche tali eventi sono sati comunicati al Comune. Quest’ultimo, con ordinanza 12 luglio 2019, numero 119, sul presupposto che si fosse realizzato un crollo parziale e non totale, ha ordinato alla società la fedele ricostruzione di Casa del Buglia, in quanto il piano strutturale le assegnerebbe valore storico culturale e sussisterebbe un vincolo paesaggistico costituito dal rispetto della fascia di 150 metri dall’alveo del fiume Serchio, intimando di eseguire l’operazione entro 90 giorni di tempo, decorsi i quali e non ottemperato al provvedimento, acquisirà a titolo gratuito l’area.

La società ha impugnato, con motivi aggiunti, tali provvedimenti innanzi al medesimo Tribunale.  Il Tribunale amministrativo, con sentenza 18 giugno 2020, dopo avere ritenuto che l’ordine di demolizione è divenuto inefficace a seguito della presentazione della domanda di accertamento di conformità, ha rigettato il ricorso della società per motivi aggiunti relativo al diniego di accertamento di conformità relativamente a Casa del Buglia mentre ha accolto tale ricorso con riguardo agli altri edifici.

Ieri (30 agosto) il Consiglio di Stato per quanto riguarda la Casa del Buglia e la sentenza di giugno dello scorso anno ha invece dato ragione alla società. Si legge infatti in sentenza: “Nella fattispecie in esame, i provvedimenti impugnati si sono basati sulla circostanza che vi sia stato un crollo parziale e non totale di “Casa Buglia”. L’appellante ha depositato agli atti del procedimento e del processo documentazione idonea a dimostrazione che la società ha prontamente comunicato al Comune la verificazione degli eventi, depositando fotografie, da cui risulta che tale eventi naturali, che si sono verificati in due momenti temporali differenti, hanno in fatto determinato, nel complesso, il crollo dell’intera Casa Buglia. In particolare, con comunicazione del 15 dicembre 2018 (ore 10.56) la Società ha fatto presente al Comune che “nella notte tra il 14 e il 15 dicembre si è verificato il crollo della maggior parte delle strutture ancore in piedi di un fabbricato presente all’interno dello stabilimento”.

A tale comunicazione sono state allegate le fotografie dalle quali risulta il crollo integrale con materiale che si è collocato sulle strade interne allo stabilimento ostacolando la viabilità. Costituisce dato istruttorio rilevante la circostanza che nella comunicazione la società ha fatto presente che le fotografie sono state effettuate durante un sopralluogo che si è svolto alla presenza del geometra Fabrizio Ferrarini  dell’ufficio lavori pubblici del Comune stesso. L’andamento degli eventi e il comportamento tenuto dalla società sono elementi idonei a suffragare la ricostruzione degli eventi stessi svolta dalla parte. Qualora il Comune avesse avuto dubbi in ordine alla reale verificazione degli accadimenti denunciati, avrebbe dovuto svolgere una adeguata istruttoria e indicare, in modo puntuale, nei provvedimenti adottati le ragioni per le quali la ricostruzione dei fatti della parte non sarebbe condivisibile. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti le conseguenze giuridiche sono differenti da quella indicate dal Comune e nella sentenza impugnata. Per quanto attiene ai profili edilizi, in presenza di crolli dovuti a caso fortuito, per la relativa attività di rimozione dei materiali derivanti dalla demolizione e in generale per lo svolgimento dell’attività conseguente a tali eventi è sufficiente la Scia. La mancanza di Scia consente la presentazione di una domanda di accertamento di conformità, senza obbligo di corrispondere alcuna sanzione pecuniaria proprio in ragione delle cause della demolizione. Per quanto attiene ai profili di rilevanza culturale, manca secondo i giudici una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo paesaggistico insistente sull’immobile in esame, che si trova in una zona industriale. In ogni caso, anche qualora tale vincolo sussista è possibile ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune è condannato al pagamento, in favore della società appellante, al pagamento delle spese processuali come da dispositivo”.

Ma non è finita qui. Ad ottobre la sentenza di primo grado per quanto riguarda invece una seconda ordinanza comunale del 2020 sempre sul ripristino dei luoghi che a gennaio scorso ha visto la pronuncia del Tar in sede cautelare che ha concesso sospensiva in attesa di sentenza. La Kme ha poi a luglio scorso interrotto l’iter regionale per la realizzazione del pirogassificatore a Barga che quindi non sarà realizzato ma sta dando battaglia per non essere costretta a ripristinare i luoghi dopo gli eventi meteorologici che hanno distrutto “casa del Buglia” e i giudici amministrativi le stanno dando ragione. Il contenzioso giudiziario sulla realizzazione dell’inceneritore invece sarà verosimilmente interrotto per la “cessata materia del contendere” dopo la rinuncia di Kme a realizzare l’opera formalizzata a luglio scorso alla Regione Toscana. la società ha fatto sapere che potrebbe riprovare in futuro a chiedere alla Regione nuove autorizzazioni. Si vedrà. Ma pare non sia finita qui.

“Come amministrazione – commenta in una nota il Comune di Barga – abbiamo creduto e continuiamo a credere che “Casa Buglia” sia un bene storico da tutelare per il nostro territorio, per questo abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità”.

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