Legge aree protette, insorgono i cacciatori

242 appostamenti di caccia persi solo nella Provincia di Lucca e oltre 2mila cacciatori “disoccupati”. Queste alcune delle tante conseguenze che porterà la modifica alla tanto discussa legge 394 sulle aree protette – in dirittura d’arrivo in Senato – presa in analisi oggi (13 settembre) nella sala Accademia di Palazzo Ducale da alcuni membri della Confederazione cacciatori della Toscana. Un argomento, quello della caccia, che da sempre porta con sé il fascino della tradizione ma anche tante critiche e disapprovazioni, ma chi oggi si batte per la revisione di tale modifica e desidera un passo indietro non lo fa solo per faccende di cuore: a rischio, infatti, non solo la biodiversità delle specie animali ma anche le attività agricole e le coltivazioni, la sicurezza delle strade e, ovviamente, anche della stessa popolazione data dall’aumento dei cinghiali. Quello dell’alto numero degli ungulati è infatti una problematica che interessa tutti, dall’alta Garfagnana alle campagne del Compitese, e con la modifica apportata alla legge di famiglie di cinghiali nel giardino di casa se ne sentirà parlare sicuramente molto di più.

Un grido d’allarme forte, quello della Confederazione cacciatori, che ha dato il via a un vero e proprio studio fatto di dati e proiezioni che legittimano la richiesta di un ripensamento al parlamento, al governo e alla regione Toscana di un deciso intervento per la difesa di ruoli e competenze proprie. Ma vediamo meglio di che si tratta: la legge 394 è stata approvata nel 1991, un anno prima del varo della nuova normativa sulla caccia del 1992. All’epoca non erano ancora state introdotte le norme sulla costituzione degli Atc e la relativa regolamentazione degli accessi nel territorio a caccia programmata. La legge precedente consentiva la fruizione illimitata dei cacciatori nel cosiddetto territorio libero ed in particolari aree, come quelle pre-parco o contigue, si ponevano problemi di accentramento e di densità non controllata dei cacciatori in quei territori. Con l’approvazione della legge 157/92 e l’istituzione degli Atc, però, il quadro si è notevolmente trasformato: l’introduzione del concetto di “rapporto cacciatore territorio” degli accessi sottoposti ad autorizzazione e programmazione da parte dei comitati Atc, del potere conferito alle Regioni in materia, hanno portato innanzitutto ad una lettura delle disposizioni di legge fortemente incentrata sul ruolo determinante dell’ Atc non solo per la regolamentazione dell’esercizio venatorio, ma anche per le altre attività gestionali e di controllo delle varie popolazioni faunistiche. Per queste ragioni, la regione Toscana, con l’approvazione della legge 3/94 sulla caccia all’art.23 comma 1 introduce criteri innovativi per l’accesso dei cacciatori nelle aree contigue ai parchi affermando che l’attività venatoria “si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta”, impostazione poi ribadita nella legge regionale all’art.55 comma 4. Questa formulazione chiarisce e supera il concetto di residenza “nei comuni” indicata dalla legge sulle aree protette all’articolo 32 comma 5.
Perché il testo in approvazione non giova a nessuno? Semplice: con la modifica si pone anche un problema di giurisdizione dell’ente parco poiché esso potrà operare e decidere non solo all’interno dei confini del parco ma anche nelle aree contigue. Anche per le cosiddette aree esterne inserite nella rete ecologica Rete natura 2000, viene prevista la conduzione da parte dell’ente gestore dell’area protetta. Potrebbe accadere, in buona sostanza, che con il piano del parco, vastissime aree contigue alle aree protette, determinino uno stravolgimento delle competenze territoriali. Nel testo modificato alla Camera all’art. 1 comma 5 si dispone che la gestione dei Sic, Zsc e Zps qualora ricadenti interamente o parzialmente in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale o regionale o in un area protetta marina, sono di competenza del corrispondente ente gestore. Pertanto ai già citati parchi nazionali e regionali si potrebbe determinare una ulteriore estensione di competenze degli enti gestori dell’area protetta. Si fa presente che attualmente la totalità delle aree contigue e anche delle Zps, Sic e Zsc prevedevano competenze dirette in termini gestionali affidati all’ Atc, per la gestione faunistica.
Si introduce un capoverso ulteriormente restrittivo rispetto alla vecchia legge, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell’area contigua, l’attività venatoria, regolamentata dall’ente parco, sentiti la Regione e l’ambito territoriale di caccia competente, acquisito il parere dell’ Ispra può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Con questa stesura si aprono due ulteriori problemi: il piano del parco e quindi l’ente parco può introdurre nelle aree contigue particolari regolamentazioni per l’attività venatoria. Pertanto, in tali contesti territoriali e su disposizioni dell’ Ente Parco, si possono determinare ulteriori limitazioni alla caccia nonostante le disposizioni generali della legislazione venatoria e del calendario venatorio regionale. Per quanto riguarda gli accessi dei cacciatori nei territori interessati, pur essendo essi ricadenti all’interno del territorio a caccia programmata dell’ambito territoriale di caccia competente, si viene a determinare una condizione ancora più restrittiva: viene infatti affermato il principio della residenza anagrafica del cacciatore nel parco o nell’area contigua come condizione vincolante per l’esercizio venatorio.
I meccanismi che vanno in approvazione, con le restrizioni e le procedure previste per le attività di controllo di alcune specie, cinghiali in primis, la sottrazione di spazi e di territorio alla caccia, ed in alcuni casi eclatante (Lucca sarà tra le province più colpite) e l’esautoramento degli ambiti territoriali di caccia, pongono in discussione anche i meccanismi di prevenzione e risarcimento dei danni a tutto discapito delle attività agricole. Già, perché in caso di incidenti o danni nelle aree contigue ai parchi, chi è che dovrà pagare il risarcimento? Di chi sarà la competenza? Problemi non da poco con i quali, prima o poi, si dovrà per forza fare i conti.
“Quello che denunciamo – spiega il presidente della Federcaccia Toscana Moreno Piericcioli – è il permanere di una storica preclusione nei confronti della caccia, da considerare un valore culturale e per tale motivo va difesa come tradizione. Sembra incredibile che prima di apportare modifiche alla legge non si sia preso in considerazione l’impatto sul territorio. Nei parchi di tutto il mondo il prelievo faunistico è consentito, sulla base di regole stringenti, ma consentito. Non siamo per la caccia nei parchi ma siamo perché un’attività venatoria regolamentata e controllata sia assunta come strumento di conservazione e gestione. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti di cui condividiamo lo spirito, la Confederazione cacciatori Toscani lancia con forza un grido d’allarme e presenta uno studio di dettaglio da cui emerge che un vero e proprio tsunami sta per abbattersi sul territorio toscano, sul mondo venatorio e sulla gestione faunistico venatoria. Per la caccia – continua il presidente – si tratta di un’immotivata sottrazione di spazi con una grande perdita di territorio a disposizione. Il dispositivo pensato per le aree pre parco, fin qui regolato in Toscana dal principio di ammissione dei cacciatori iscritti all’Atc nel cui perimetro tali aree sono collocate, riduce l’agibilità ai soli residenti. Non basta neppure la residenza anagrafica nel comune cui le aree contigue ricadono. Pregiudizi? Non è così. Nel 2009 – conclude Piericcioli – fu approvata la legge che salvaguardava dall’invasione degli ungulati per non arrecare danno alla biodiversità. Ogni parco del territorio della Toscana doveva controllare, ma nemmeno uno di questi ha eseguito le direttive della legge. Adesso dovrebbe essere diverso?”.
Gli effetti immediati che porterà la modifica della legge secondo la Cct “Ci sarà una forte diversificazione del rapporto cacciatore/territorio tra territorio a caccia programmata dell’Atc ed aree contigue, in quanto la residenza anagrafica all’interno dell’area contigua, rispetto alla vecchia iscrizione all’Atc, porterà uno squilibrio, in alcuni casi molto accentuato, di disponibilità territoriale fruibile per svolgere l’attività venatoria”. “Sorgerà poi – prosegue il Cct una forte conflittualità tra cacciatori iscritti allo stesso Atc, poiché i cacciatori anagraficamente residenti nel parco e nelle aree contigue potranno ugualmente continuare ad esercitare l’attività venatoria sull’intero ambito territoriale di caccia, mentre gli esclusi non potranno mai accedere alle aree contigue. Tale situazione in alcune provincie come Lucca e Massa e Carrara, potrà portare ad una limitazione di territorio fruibile per i cacciatori non residenti all’interno di parchi e aree contigue anche del 20 per cento. Ciò senza contare le possibili conflittualità ingenerate dalla diversificazione di pre aperture/aperture e orari di caccia. Un ulteriore criticità si determinerebbe sulla caccia alla migratoria, in quanto oltre il 5 per cento (587) degli attuali appostamenti fissi autorizzati diventerebbe appannaggio dei soli cacciatori residenti in area contigua, in quanto i suddetti appostamenti ad oggi sono ubicati all’interno di queste. Si porrà inoltre per molti di essi il problema della regolare titolarità della concessione in quanto molti degli attuali intestatari degli appostamenti non avranno le necessarie condizioni di residenza anagrafica. Per quanto riguarda il prelievo venatorio ed il rispetto dei piani di gestione delle popolazioni di cervidi, bovidi e cinghiale si presenta una situazione particolarmente grave ed in conflitto con i presupposti introdotti dalla Regione Toscana con la legge obiettivo. Si sconvolgono completamente i distretti di gestione e di conseguenza i relativi piani di prelievo. Riportando un esempio pratico nella sola provincia di Lucca, nelle aree contigue del parco regionale Alpi Apuane vengono coinvolti ben 8 distretti di caccia al cinghiale dove esercitano l’attività venatoria 31 squadre con un totale di cacciatori iscritti che ammonta a 1424. Con il principio introdotto della residenza anagrafica la quasi totalità delle squadre sopra menzionate non potrà costituirsi in mancanza del numero minimo dei 30 iscritti previsto dai regolamenti regionali sulla caccia. Considerando che suddette squadre attualmente raggiungono quasi il 50 per cento del piano di gestione del cinghiale in provincia di Lucca, anche in caso di fusione delle stesse, non potranno mai raggiungere gli attuali livelli di prelievo della specie”.
Qualche ulteriore dettaglio tratto dallo studio prodotto dalla Cct. Sui distretti di caccia al cinghiale i cacciatori fanno l’esempio di Lucca: scompaiono i distretti 1,2,12,14 e si riducono il 3, il 4, il 10 e il 16, coinvolgendo 31 squadre e 1424 cacciatori. “Lo scorso anno – dicono dal Ctt – nei distretti interessati dalle aree contigue sono stati abbattuti ben 2019 cinghiali il 46 per cento di abbattimenti dell’intero Atc lucchese: chi se ne occuperà adesso?”. La fotografia presentata dalla Confederazione accende i riflettori anche sulle conseguenze che le modifiche alla 394 comporteranno per tutte le aree di Rete 2000 e per le Anpil, oltre un cinquantina, su cui sino ad ora il divieto gravava su pochissime unità.

Giulia Prete

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