Nuovo complesso immobiliare a Piano di Coreglia: il Consiglio di stato mette fine alla guerra tra ditta e Comune

Per i giudici la società non ha diritto al risarcimento per i ritardi nella realizzazione dell'estensione della strada e della rete fognaria a servizio dei 10 appartamenti

Il Comune di Coreglia Antelminelli non deve alcun risarcimento alla società B Investimenti Srl, che chiedeva un indennizzo per presunti danni in un’operazione immobiliare che prevedeva di realizzare dieci appartamenti in due distinte unità in un terreno di Piano di Coreglia. Così ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso con la quale la Srl si era opposta al pronunciamento del Tar della Toscana che aveva ugualmente respinto le richieste della società.

La vicenda aveva preso origine nel giugno del 2000 quando il Comune aveva ceduto alla società Ecologica Toscana Srl, in forza di contratto di compravendita, il terreno in questione. Poco dopo la stessa era riuscita ad ottenere il permesso di costruire i dieci appartamento. Nell’accordo con il Comune si prevedeva tuttavia un obbligo a carico della società che avrebbe dovuto realizzare un impianto di smaltimento liquami qualora non fosse stata ancora funzionante la fognatura pubblica.

Ecologica Toscana Srl, secondo quanto ricostruito dai giudici, aveva iniziato la realizzazione del complesso e nel frattempo il Comune aveva dato avvio al procedimento di esproprio per i lavori di estensione della via San Lazzaro che interessavano anche l’area del cantiere.

La questione era poi passata a B Investimenti Srl a cui Ecologica Toscana aveva ceduto il complesso immobiliare. Il procedimento di esproprio, però, nel 2008 era ancora in itinere e l’estensione di via San Lazzaro, comprese le opere di urbanizzazione di rete, necessarie all’intervento edilizio di B Investimenti, non erano ancora state realizzate.

Da qui un primo passo era stato mosso dalla società contro il Comune ma il caso portato davanti al tribunale civile di Lucca per il mancato rilascio del certificato di agibilità, l’impossibilità di accedere alla proprietà, con conseguente diminuzione del valore di mercato degli immobili edificati era stato respinto, per questioni di competenze, rinviato al giudice amministrativo. La società si era dunque rivolta al Tar. I giudici del tribunale amministrativo regionale avevano respinto il ricorso accogliendo la tesi del Comune che, oltre ad eccepire la mancata riassunzione della domanda di indennizzo aveva sostenuto che, riassumendo il giudizio, B Investimenti avrebbe modificato la domanda risarcitoria, introducendo come voci di danno nuove i mancati proventi ricavabili dalla locazione degli immobili dall’ultimazione dei lavori a oggi, e l’ammaloramento dei fabbricati dovuto al loro non uso e la conseguente necessità di opere di manutenzione straordinaria, con i relativi esborsi.

Secondo il Tar risultava essere preesistente un collegamento stradale tra la viabilità pubblica e la proprietà della ricorrente, che, diversamente, non avrebbe neppure potuto dare corso all’edificazione. Quindi, secondo i giudici, la ritardata realizzazione della viabilità comunale non avrebbe causato alcun danno risarcibile. Del resto, afferma il Tar, la società non avrebbe fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi la difficoltà di accesso ai fabbricati: “Con riguardo alla impossibilità di realizzare gli allacciamenti alle reti idriche ed elettriche – si leggeva in sentenza -, non sussistono allegazioni e prove che dimostrino le ragioni ostative, ovvero la maggior onerosità dell’intervento cagionata dalle omissioni del Comune; con riguardo al collegamento al sistema fognario, le prescrizioni apposte nel permesso di costruire del 2006 rilasciato alla dante causa della ricorrente oneravano il titolare del medesimo di realizzare un impianto di smaltimento liquami, per l’ipotesi in cui al termine dei lavori la fognatura pubblica non fosse stata funzionante”. Per i giudici trattandosi di una prescrizione non impugnata, l’obbligo doveva trasferirsi alla B Investimenti, con conseguente esclusione di eventuali responsabilità del comune per il ritardo nel rilascio dell’agibilità. Tesi accolte anche dal Consiglio di Stato.

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