Latte e derivati, obbligatorio indicare origine

Stop agli inganni a tavola anche per burro, formaggi, yogurt ed altri derivati del latte. Scatta definitivamente l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come Made in Italy i derivati ottenuti da latte di allevamenti stranieri. Coldiretti garantisce alle famiglie un’altra importantissima vittoria sul fronte della trasparenza dei prodotti alimentari tutelando le aziende zootecniche specializzate nella produzione di latte, che negli ultimi dieci anni sono dimezzate, dalla concorrenza sleale e dall’invasione straniera di latte e cagliate di dubbia provenienza.

“Con lo storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari – spiega Maurizio Fantini, direttore Coldiretti Lucca – si pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta. L’etichetta obbligatoria è una forma di protezione per i consumatori e per le indifese aziende zootecniche che hanno pagato il prezzo più alto a causa dell’invasione di prodotti lattiero caseari spacciati come italiani quando il latte era invece proveniente da altri paesi. Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado – continua Fantini – in pericolo c’è un patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese che con questo provvedimento andiamo a tutelare”.
Ma come sarà indicata l’origine del latte? Prima di tutto l’indicazione è obbligatoria sia per il latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. L’etichetta mette ben in evidenza il “paese di mungitura” (nome del Paese nel quale è stato munto il latte) e il “paese di confezionamento e trasformazione” (nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato). Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte” (nome del Paese). Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di paesi Ue” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in paesi Ue” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di paesi non Ue” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in paesi non Ue” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

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