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“Mi sto spostando per lavoro”, ma era falso e c’erano le norme anti Covid. La Cassazione annulla l’assoluzione per un 68enne

Smontata la tesi del giudice di primo grado secondo cui i Dpcm non erano legittimati a imporre divieti. Si torna al tribunale di Lucca

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Lucca nei confronti di un 68enne che era finito a processo per aver dichiarato il falso su un’autocertificazione durante i controlli per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Il caso risale al 13 marzo 2020, quando l’uomo venne fermato alla guida della propria vettura dai carabinieri della stazione di Gramolazzo. Agli operant consegnò il modulo obbligatorio dichiarando che si stava spostando per motivi di lavoro legati a una cooperativa, circostanza che gli accertamenti successivi dimostrarono essere del tutto inventata.

Il tribunale di Lucca, con un provvedimento emesso il 9 ottobre 2025, aveva assolto l’automobilista con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, sollevando una questione di legittimità costituzionale e ritenendo che i Dpcm emanati in periodo emergenziale non fossero legittimati a imporre limitazioni alla libertà delle persone. Contro quella decisione aveva proposto immediato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, sostenuto in aula dal aostituto procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha ravvisato una netta violazione di legge da parte del giudice di primo grado.

Gli ermellini di Piazza Cavour, accogliendo in toto il ricorso della pubblica accusa, hanno smontato il castello difensivo e la tesi del tribunale lucchese, richiamando i consolidati orientamenti della Corte Costituzionale. I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che i divieti di spostamento previsti durante la pandemia non violavano affatto i principi della libertà personale, trattandosi di legittime restrizioni temporanee della sola libertà di circolazione motivate da supreme ragioni di tutela della salute pubblica. La Cassazione ha inoltre confermato che la compilazione mendace del modulo configura a tutti gli effetti il delitto di falsità ideologica commesso da privato,respingendo l’ipotesi che l’imputato si fosse trovato nella condizione di doversi difendere da un’autoaccusa, trattandosi di un atto di natura puramente amministrativa.

Accolte le tesi della Procura anche sul fronte dell’istruttoria probatoria: il tribunale di Lucca aveva infatti ritenuto non pienamente utilizzabili le testimonianze dei titolari della cooperativa poiché non inseriti nelle liste dei testi, ma i giudici di legittimità hanno ricordato come il codice di procedura penale consenta espressamente al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove e l’audizione di testimoni chiave per garantire la completezza del quadro accusatorio.

La sentenza assolutoria è stata quindi cassata e gli atti sono stati rinviati al tribunale di Lucca, dove un nuovo magistrato dovrà ora celebrare un secondo processo attenendosi scrupolosamente ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.