La vertenza
|Scarico contestato dalla centrale idroelettrica: deciderà il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla Pizzorne Srl per la centrale di Borgo a Mozzano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla società Idroelettrica Pizzorne Srl. La controversia riguardava una diffida emessa dalla Regione Toscana il 13 gennaio, con la quale si ordinava alla società di ripristinare le opere di scarico della propria centrale idroelettrica situata nel Comune di Borgo a Mozzano.
L’amministrazione regionale aveva contestato una variazione della localizzazione dello scarico rispetto a quanto autorizzato nel 2001: mentre la concessione prevedeva la restituzione delle acque nel torrente Pizzorna, lo stato di fatto riscontrato mostrava lo scarico nel canale di adduzione della cartiera Calcarta Srl. La Idroelettrica Pizzorne aveva impugnato il provvedimento lamentando, tra i vari vizi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione delle norme regionali in materia.
Nella decisione, i giudici della Seconda Sezione hanno accolto l’eccezione preliminare sollevata dalla Regione Toscana e dalla controinteressata Calcarta Srl. Il collegio ha stabilito che la competenza a decidere sul caso non spetta al giudice amministrativo, bensì al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La sentenza chiarisce che la giurisdizione specializzata delle acque sussiste quando i provvedimenti impugnati incidono direttamente e immediatamente sul regime, l’uso o l’assetto delle acque pubbliche. Poiché l’atto della Regione imponeva la rimozione di opere idriche relative alla restituzione delle acque del torrente Pizzorna, l’incidenza sulla materia è stata ritenuta diretta e non meramente occasionale. La società ricorrente potrà ora riassumere il giudizio davanti al Tribunale competente.


