Logo
Condominio di via Valmaira, l’ascensore va aperto a tutti: il Tar dà ragione al Comune di Castelnuovo

Secondo il tribunale amministrativo era previsto al momento della concessione come strumento per elimnare le barriere architettoniche

La battaglia legale sull’ascensore ‘conteso’ di un condominio in via Valmaira si chiude con una conferma del potere di vigilanza dei Comuni. Il Tar Toscana, con la sentenza pubblicata il 23 gennaio 2026, ha respinto il ricorso di un gruppo di condomini contro il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, ribadendo che l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche sono obblighi che gravano sull’intero stabile, a prescindere dalle dispute interne sulla proprietà dell’impianto.

La vicenda ha radici lontane. Nel 2016, il Comune aveva accertato che il fabbricato non rispettava la normativa sul superamento delle barriere architettoniche prevista dalla concessione edilizia del 2000. Il problema? L’uso dell’ascensore condominiale era riservato esclusivamente ai proprietari dei piani superiori (secondo e terzo), lasciando di fatto i locali al piano terra e al primo piano (dove hanno sede una farmacia, studi medici e negozi) privi di un accesso idoneo per le persone con disabilità.

I proprietari degli appartamenti superiori avevano presentato ricorso contro l’ordinanza comunale che imponeva l’adeguamento dell’intero immobile. La loro tesi era semplice: “L’ascensore è proprietà nostra esclusiva, non possono usarlo tutti”. Secondo i ricorrenti, il Comune non avrebbe potuto “forzare” un diritto d’uso su un bene privato per risolvere un problema di barriere architettoniche.

I giudici amministrativi (Sezione Terza, relatore Guido Gabriele) hanno però chiarito che, quando si parla di edilizia, il Comune non entra nel merito di “chi sia il proprietario di cosa”, ma guarda alla conformità dell’edificio rispetto ai titoli edilizi rilasciati.

Nella sentenza si legge che l’obbligo di garantire l’accessibilità era stato previsto sin dal progetto originario per l’intero fabbricato. Di conseguenza, se l’immobile oggi presenta barriere architettoniche, l’ordine di rimediare va rivolto al condominio nella sua globalità. Il Comune non ha voluto ‘espropriare’ l’ascensore, ma ha semplicemente esercitato il suo dovere di vigilanza per assicurare che lo stato dei luoghi rispetti la legge e i progetti approvati.

Il tribunale ha specificato che la questione della proprietà dell’ascensore rimane un tema da discutere davanti al giudice ordinario o nelle assemblee condominiali. Tuttavia, questo ‘litigio’ interno non può essere usato come scusa per bloccare l’adeguamento del palazzo. In sintesi: se il titolo edilizio prevedeva che quell’ascensore servisse a superare le barriere per tutti, il condominio deve adeguarsi.

Per quanto riguarda un secondo provvedimento comunale sulle dimensioni dell’ascensore, il Tar ha dichiarato l’improcedibilità poiché nel frattempo l’abuso è stato ‘fiscalizzato’ (ovvero è stata pagata una sanzione pecuniaria al posto della demolizione/ripristino).

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, data la complessità della materia, ma resta fermo il punto: il diritto all’accessibilità vince sulle controversie tra vicini.