Sistema Vagli, Cassazione conferma: “Nessuna misura cautelare in atto per l’ex sindaco Puglia”

Gli ermellini hanno sospeso il giudizio sul ricorso presentato contro l'ordinanza del Gip per carenza di interesse

Mario Puglia, nè misura cautelare né interdizione dai pubblici uffici.

Dopo le due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Lucca per una sono cessati i termini e non c’è stata riproposizione dai magistrati e per la seconda il riesame ha annullato i domiciliari sostituendoli con l’interdizione dai pubblici uffici, per cui è già decorso l’anno previsto.

Puglia aveva presentato ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che non era stata poi riproposta e nelle more era arrivata l’ordinanza del riesame di Firenze. La corte di Cassazione quindi, dando atto della decisione dei giudici fiorentini che hanno disposto lo stop al provvedimento cautelare, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di Puglia, non essendo più necessario al momento prendere decisioni in merito.

Le indagini proseguono e ovviamente, come ricorda la stessa Cassazione nella sentenza, l’ordinanza del riesame di Firenze è passibile di ricorso da parte della procura cioè degli inquirenti lucchesi. Ma stiamo parlando solo delle misure cautelari. Si legge infatti nella sentenza della Cassazione depositata il 5 novembre scorso: “Mario Puglia, vicesindaco del Comune di Vagli, è gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica e il patrimonio. Ristretto in origine agli arresti domiciliari, di poi degradati in esito al riesame nella citata misura interdittiva (l’interdizione dai pubblici uffici, ndr), appena tornato in libertà avrebbe nuovamente esercitato le funzioni interdette di vicesindaco. Da qui la trasgressione riscontrata a fondamento della ripristinata misura degli arresti, in origine disposta dal gip. In sede di rinvio, il tribunale di Firenze, così come emerge dal relativo dispositivo (acquisito su sollecitazione della Corte), ha nuovamente applicato al ricorrente la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di ogni pubblico ufficio per la durata di anni uno, ferma restando l’efficacia dell’ordinanza emessa dal gip di Lucca il 21 luglio 2021, che dichiarava cessata la misura degli arresti domiciliari disposta il 15 febbraio 2021 in aggravamento della misura interdittiva già applicata da questo tribunale con l’annullata ordinanza, senza applicare più alcuna misura cautelare“.

“Ciò premesso – prosegue la Cassazione – prescindendo dal tenore di questa ultima decisione, peraltro non ancora definitiva e destinata, semmai, a dare corpo ad una eventuale diversa misura suscettibile di autonoma impugnazione, rileva, in termini di assorbente decisività la circostanza, ricavabile dal citato dispositivo, in forza della quale, per decisione del gip competente, assunta il 21 luglio 2021, al ricorrente, attualmente, non risulta applicata alcuna misura cautelare”.

Si tratta di aspetti molto tecnici dovuti alle ordinanze di custodia cautelare in serie nei confronti dell’indagato dopo la decisione del risame. Il procedimento giudiziario nel merito delle accuse da parte degli inquirenti a tutti gli indagati prosegue e se ne conosceranno gli esiti solo col passare del tempo e con la fine della fase preliminare.

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