Bando milionario, respinto da Tar ricorso Kedrion

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La Kedrion spa di Barga ha perso il ricorso nel merito al Tar che ha respinto le istanze della nota società farmaceutica contro un mega bando da oltre 200 milioni di euro. La Kedrion aveva impugnato davanti ai giudici la decisione dell’Estar Toscana di luglio scorso di aggiudicare alla Baxter-Baksalta spa nell’ambito della procedura aperta avente ad oggetto “l’affidamento in convenzione del servizio per la trasformazione industriale del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle regioni Toscana, Lazio, Campania, Marche e Ispettorato Sanità Militare e la produzione di medicinali plasmaderivati”.

Kedrion è un’azienda internazionale con sede a Barga che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati da utilizzare nel trattamento di malattie, patologie e condizioni gravi quali l’emofilia e le immunodeficienze. La società lucchese si era classificata seconda a pochi punti di distanza dalla società vincitrice del bando milionario. All’esito delle valutazioni compiute dalla commissione risultava aggiudicatario Baxalta-Bakter cui, dopo la riparametrazione, venivano assegnati 100 punti, mentre a Kedrion, collocatasi in seconda posizione, erano attribuiti 95,72 punti. Al termine di tutte le verifiche la stazione appaltante, nei mesi scorsi, esprimeva un giudizio di congruità nei confronti dell’offerta della Baxter-Baxsalta (in raggruppamento temporaneo di imprese) disponendo, per l’effetto l’aggiudicazione definitiva in favore della stessa. Per i giudici però il ricorso di Kedrion contro l’aggiudicazione del bando non è fondato. Si legge in sentenza chiaramente: “Nel caso in esame la griglia di valutazione con i criteri di attribuzione dei punteggi risulta adeguatamente dettagliata seguendone che, avendo la Commissione ritenuto che le offerte presentate da ciascuna concorrente, per i parametri in questione, fossero sostanzialmente sovrapponibili e garantissero lo stesso risultato finale richiesto dalla legge di gara, alle imprese partecipanti è stato assegnato il medesimo coefficiente di merito. Né, d’altro canto, risulta necessario che l’esternazione della motivazione avvenga utilizzando un frasario particolare e tantomeno che sia rinvenibile un divieto di utilizzo delle espressioni contenute a tal fine nella lex specialis”. Il Tar ha dunque respinto il ricorso.

Vincenzo Brunelli

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