Fornaci, salvi i bagni pubblici in piazza

Il Consiglio di Stato salva i bagni pubblici di Fornaci di Barga. I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza del Tar di Firenze che aveva dato torto a un commerciante e al municipio. Il contenzioso risale a sei anni fa quando il proprietario dell’edicola di piazza IV Novembre aveva chiesto al Comune una licenza edilizia per ampliare la rivendita commerciale con l’impegno di ristrutturare i vecchi vespasiani presenti ricavandone due moderni bagni pubblici di cui avrebbe anche curato la manutenzione.
Il Comune aveva acconsentito a tali richieste formali consentendo anche l’inevitabile ingrandimento e aumento della volumetria in deroga al regolamento urbanistico per le questioni relative alle distanze. Il Tar aveva accolto il ricorso nel giudizio di primo grado di un confinante, un bar ristorante, annullando la licenza comunale e l’edicola e i bagni pubblici rischiavano la demolizione.

Il Consiglio di Stato, invece, ha ribaltato la sentenza facendo prevalere l’interesse pubblico che consente, in questi casi, al sindaco di derogare alle disposizioni urbanistiche sui confini e sui limiti da non superare.
“E’ quindi vero che l’edicola, come fatto osservare dal primo giudice, non è un manufatto precario e che ospita un attività commerciale – spiega in sentenza il Consiglio di Stato – egli ha tuttavia non adeguatamente valutato che, insistendo il manufatto sul suolo pubblico ed essendo stato fisicamente accorpato ad un’opera incontestabilmente pubblica, ricorrevano tutti i presupposti per applicare l’articolo 9.10 del Regolamento edilizio”.
“Il sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e da quelle dei vigenti strumenti urbanistici limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblico o di interesse pubblico”, con la precisazione che (per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano, enti pubblici o privati, siano destinati a finalità di carattere generale”.
Non è poi un caso che, nella fattispecie, gli elaborati progettuali siano stati approvati dalla stessa giunta che aveva programmato la ristrutturazione dell’edicola e dei servizi igienici pubblici quali opere funzionali alla nuova sistemazione della piazza laddove, ove si fosse trattato di rilasciare un normale permesso di costruire, sarebbe stato sufficiente l’intervento del dirigente competente.
“In definitiva – conclude la sentenza – poiché l’edicola è stata realizzata su suolo pubblico ed è accorpata ad un’opera funzionale all’esercizio di un servizio pubblico, ricorre obiettivamente una delle ipotesi per cui, sia in base alle disposizioni codicistiche che a quelle regolamentari vigenti nel Comune di Barga, era possibile derogare alle disposizioni relative alle distanze dai confini da osservarsi nelle nuove costruzioni. Per quanto appena argomentato, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto, in riforma della sentenza gravata, del ricorso di primo grado”.

v.b.

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